LA PROROGA DEGLI SFRATTI
L'art. 17 bis del dl 34/20 convertito nella legge 77/20 ha previsto la proroga della sospensione della esecuzione degli sfratti da immobili sia abitativi che non abitativi sino al 31/12/20.
Si tratta di un provvedimento privo della ben più che minima giustificazione. Lo stesso, infatti, interviene nella maggior parte nel confronto delle convalide degli sfratti emesse in epoca precedente all'emergenza sanitaria.
Colpisce tutte le locazioni abitative ed ad uso diverso ed anche le morosità. In pratica è una sostanziale autorizzazione a non pagare i canoni per tutto il periodo di vigenza del provvedimento.
L'UPPI manifesta la sua totale contrarietà alla disposizione che è una semplice penalizzazione ulterioriore e grave della posizione dei piccoli proprietari di immobili, della tutela del risparmio, della destabilizzazione della sicurezza per le persone e le famiglie.