IL TRATTAMENTO DI CEDOLARE SECCA TRA LOCATORE E CONDUTTORE
“La foresteria”
La Cassazione riconosce legittimo il trattamento di cedolare secca nelle locazioni abitative stipulate tra locatore persona fisica ed il conduttore nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni
Con la sentenza che si allega (CLICCA QUI per aprirla), pubblicata il 07/05/24 n. 12395, la Suprema Corte interviene rispetto al diverso orientamento dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza tributaria, riguardo la possibilità di godere del regime di cedolare secca per le locazioni abitative stipulate tra persone fisiche e i conduttori in regimi di attività di impresa o di arti e professioni.
La questione, ampiamente dibattuta, ha una precisa rilevanza nella pratica corrente.
Si tratta, infatti, di riconoscere il favorevole regime fiscale a favore della proprietà immobiliare (imposta secca del 21% sul reddito da locazione e del 10% per i contratti concordati stipulati nelle aree ad alta tensione abitativa e per i Comuni calamitati, con esenzione di registro e bollo).
L’ordinaria tassazione del reddito da locazione, infatti, si cumula con il reddito del contribuente e viene, pertanto, assoggettata ad un prelievo fiscale con applicazione dell’aliquota più alta a cui il contribuente è assoggettato.
Da sempre l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale trattamento potesse essere riservato solo alle locazioni abitative nelle quali sia il locatore che il conduttore siano persone fisiche.
Contraria la giurisprudenza di numerose commissioni tributarie anche regionali, oggi fatta propria dalla Suprema Corte.
La rilevanza, si diceva, riguarda la possibilità di estendere il favorevole trattamento fiscale alle c.d. “foresterie” a quelle locazioni, quindi, ove il conduttore non è persona fisica ma acquisisce l’immobile al fine di porlo a destinazione, quale abitazione, di propri dipendenti, funzionari, collaboratori. Si tratta, quindi, di uno strumento diffuso ed ampiamente utilizzato dalle imprese.
Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto?
Numerose Agenzie territoriali delle Entrate, interpellate, tra cui quella di Pordenone, hanno già anticipato che non si adegueranno all’orientamento espresso dalla Cassazione. Continueranno, quindi ed allo stato, ad applicare il loro vecchio orientamento non riconoscendo, pertanto, il regime di cedolare secca per le locazioni abitative nel caso in cui il conduttore non sia persona fisica.
Da sempre, le Agenzia delle Entrate adottano un tale comportamento, quantomeno fino a quando l’orientamento giurisprudenziale diverso rispetto al proprio, venga confermato e consolidato da plurime decisioni.
In effetti, nel caso di specie, già qualche interprete ha fatto notare come il Collegio, che ha emesso la sentenza non pare abbia deciso all’unanimità.
Ciò si desume dal fatto che un consigliere risulta essere il relatore rispetto all’argomento, laddove l’estensore della sentenza è consigliere diverso. Ciò, peraltro, in perfetta adesione a quanto previsto dall’art. 276 del c.c. in tema di delibere delle sentenze. Tale principio, a valere per i giudizi di merito ed espressamente richiamato per il giudizio di Cassazione dall’art. 380 dello stesso codice, prevede proprio che “… Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di estenderla egli stesso o affidarla ad altro Giudice. …”.
La diversità di cui sopra fa, evidentemente, ritenere che sulla questione non vi sia stata unanimità e che, pertanto, future decisioni potranno esprimere un orientamento diverso.
Al “povero contribuente”, come spesso accade, non resta che attendere le raffinate disquisizioni giurisprudenziali nella speranza di vedere confermato il trattamento a lui più favorevole.
- avv. Ladislao Kowalski –
pres. prov. UPPI Pordenone